Lo Statuto

Art. 1. – È costituita l’Associazione “Parco Bosco Anima Mundi di Camisano Vicentino” è una libera Associazione di fatto, non riconosciuta, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – L’Associazione “Parco Bosco Anima Mundi di Camisano Vicentino” persegue i seguenti scopi:
Realizzazione di un parco urbano denominato “Parco Bosco Anima Mundi” situato a Camisano Vicentino presso l’area verde che circonda il Camposanto.
Il parco si svilupperà sui terreni (circa 4 ettari) di proprietà della Signora Chiara Ometto, che la stessa ha messo a disposizione dell’Associazione “Parco Bosco Anima Mundi di Camisano Vicentino” in comodato d’uso gratuito a tempo indeterminato.
Il “Parco Bosco Anima Mundi” consiste in un progetto aperto a tutti colori che credono e desiderano coinvolgersi nella valorizzazione del paesaggio del territorio storico, socio, culturale e ambientale della città di Camisano Vicentino. Pertanto nasce come uno spazio aperto e rivolto al pubblico consentendo a chiunque di collaborare e partecipare attivamente alla cura del verde, senza alcun scopo di lucro.
Il verde urbano è sinonimo di salute e di benessere per i cittadini, in quanto migliora le condizioni di vita. Come ricorda l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è intesa come “uno stato di complessivo benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattia o infermità”.
L’area verde circostante il Camposanto prevede una disposizione del terreno tale da garantire una cura dignitosa e riconoscere il valore spirituale dello stesso, essendo un luogo di rispetto importante per l’elaborazione del lutto e della memoria. È anche un luogo che racconta la storia di una comunità.
Inoltre l’area adiacente al Camposanto, si presta ad essere un luogo di accoglienza e di incontro di fronte ad un’ evenienza che, come nessun’altra, pone tutti gli uomini sullo stesso piano. Al tempo stesso permette tenere viva la consapevolezza del ricordo in una cornice contenitiva, di vedere, accettare ed integrare che la morte fa parte della vita.
Art. 3. – L’Associazione “Parco Bosco Anima Mundi di Camisano Vicentino” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • promozione di attività culturali teoriche e pratiche sulle tematiche del verde e del paesaggio allo scopo di educare alla cultura della tutela del patrimonio verde e socio-culturale del territorio;
  • promozione di azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni ambientali, culturali e del paesaggio della comunità;
  • visite didattiche artistico-naturalistiche allo scopo di educare alla cultura della tutela del patrimonio verde e socio-culturale, attraverso percorsi di consapevolezza ecologica;
  • promozione di attività didattiche nel parco volte all’educazione ambientale, alla salvaguardia della biodiversità e alla consapevolezza del prendersi cura della stessa;
  • collaborazione con associazioni aventi scopi similari ai propri, con istituzioni culturali, ambientali e sociali e con enti aventi analoghi intendimenti;
  • interventi di adozione e riqualificazione dello spazio verde urbano con la partecipazione della cittadinanza, favorendo così uno spazio di inclusione, di integrazione sociale e di riconnessione con la Natura;
  • il progetto è volto alla creazione di uno spazio di scambio, di educazione e di convivenza tra adulti, anziani, bambini e disabili, attraverso un dialogo intergenerazionale e pratiche sostenibili.

Art. 4. – L’Associazione “Parco Bosco Anima Mundi di Camisano Vicentino” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

  • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  • soci benemeriti: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Hanno carattere statutario e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
    Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente dal Consiglio Direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all’Assemblea dei soci o al Collegio dei probiviri qualora nominato.

Art. 6. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all’Assemblea dei soci o al Collegio dei probiviri qualora nominato.

Art. 7. – Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. In caso di soci minorenni gli stessi saranno rappresentati da chi esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso in cui l’associato sia un altro ente lo stesso sarà rappresentato dal legale rappresentante e avrà diritto ad un solo voto.

Art. 8. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • beni, immobili e mobili;
  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.
    I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
    Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell’organizzazione.
    È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei revisori (qualora nominato);
  • il Collegio dei probiviri (qualora nominato).

Art. 11. – L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
La convocazione va fatta con comunicazione scritta al recapito degli associati e/o con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio direttivo, nonché il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri qualora sia ritenuto opportuno;
  • approva il bilancio preventivi e consuntivo;
  • approva l’eventuale regolamento interno.
    L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
    All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il Consiglio direttivo è composto da n. 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce 1 volta (una volta) all’anno ed è convocato da:

  • il Presidente;
  • da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
  • richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
    Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
    Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire l’importo della quota annuale associativa.
    Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 15. – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica 5 anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori, qualora nominato, è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri, qualora nominato, è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione, sulle questioni e le controversie di tipo associativo portate alla sua attenzione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci volontari compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *